
Accordo Stato-Regioni 2025: le novità sui soggetti formatori

Scopri chi può erogare i corsi sulla sicurezza secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e quali requisiti devono rispettare i soggetti formatori.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro introduce una significativa revisione dell’intero sistema formativo. Tra gli elementi centrali del provvedimento c’è la definizione dei soggetti formatori, ossia gli enti che possono progettare ed erogare corsi di formazione in materia di sicurezza.
Questa classificazione assume un ruolo fondamentale non solo per garantire la qualità dei percorsi formativi, ma anche per assicurare che le competenze trasferite ai lavoratori siano conformi agli standard normativi previsti.
Chi sono i soggetti formatori previsti dall’Accordo
Il nuovo Accordo individua tre grandi categorie di soggetti autorizzati a svolgere attività formativa in ambito sicurezza:
- Soggetti istituzionali
- Soggetti accreditati
- Altri soggetti ammessi
1. Soggetti istituzionali
Rientrano tra i soggetti formatori istituzionali tutti quegli enti pubblici che, per funzione e competenza, svolgono attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Tra questi troviamo: Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, INAIL, Università, Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scolastico e degli studenti) e altri enti pubblici con compiti istituzionali nell’ambito della formazione sulla salute e sicurezza.
2. Soggetti accreditati
I soggetti accreditati sono enti di formazione riconosciuti dalla Regione o Provincia autonoma secondo i rispettivi sistemi di accreditamento.
Per operare come soggetti formatori devono:
- possedere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire strutture e risorse adeguate allo svolgimento dell’attività formativa.
È prevista una deroga importante: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale, senza l’obbligo dei tre anni di esperienza. Questa possibilità consente ai nuovi enti accreditati di maturare l’esperienza necessaria proprio attraverso l’erogazione di tali corsi.
3. Altri soggetti ammessi
Il nuovo Accordo include tra i soggetti formatori anche altre realtà del sistema socio-economico, purché rispettino specifici requisiti.
Sono ammessi:
- Fondi interprofessionali, se da statuto abilitati come erogatori diretti di formazione;
- Organismi paritetici previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e presenti nel relativo repertorio nazionale;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, purché siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per queste associazioni, l’Accordo individua criteri oggettivi di rappresentatività:
- presenza in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- consistenza numerica degli iscritti;
- numero di CCNL sottoscritti, escludendo quelli firmati per mera adesione.
Questi criteri garantiscono una selezione chiara e trasparente degli enti sindacali effettivamente legittimati a svolgere attività formativa in materia di sicurezza.
I requisiti dei soggetti formatori per tipologia di corso
Per offrire una panoramica immediata dei requisiti richiesti ai diversi soggetti formatori e delle specifiche competenze richieste per ciascuna tipologia di corso, riportiamo di seguito una infografica di sintesi. La tabella mette a confronto le principali categorie di corsi con i soggetti autorizzati a erogarli, evidenziando in modo chiaro quali enti possono assumere il ruolo di formatore in base alle prescrizioni del nuovo Accordo 2025. Questa rappresentazione visiva consente di cogliere rapidamente differenze, limitazioni e requisiti specifici richiesti a ciascun soggetto.

Dopo questa panoramica sintetica, vediamo ora alcuni aspetti specifici introdotti dal nuovo Accordo riguardo alle strutture formative e alla formazione interna.
Formazione interna aziendale: una delle principali novità
Una novità di grande impatto riguarda i datori di lavoro, che con il nuovo Accordo possono assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore per la formazione interna, ma solo per alcune tipologie di corsi.
Il datore di lavoro può erogare:
- corsi per lavoratori
- corsi per preposti
- corsi per dirigenti
Questa possibilità è limitata esclusivamente ai propri dipendenti, e non consente quindi di erogare formazione verso aziende terze.
Sebbene la norma apra alla formazione interna, non si tratta di una semplificazione indiscriminata. Il datore di lavoro che decide di formare internamente deve garantire il rispetto di tutti i requisiti progettuali, organizzativi e documentali previsti dall’Accordo 2025. In pratica, la formazione interna deve mantenere gli stessi standard richiesti ai soggetti formatori accreditati o istituzionali.
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