Regione Lombardia cambia le regole della formazione sulla sicurezza
Con il provvedimento del 3 agosto 2026, Regione Lombardia introduce nuove regole e la piattaforma Ge.Fo.S. per il tracciamento rigoroso dei corsi su salute e sicurezza sul lavoro.
La recente approvazione della Deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026 segna un passaggio cruciale per il sistema di prevenzione e tutela dei lavoratori. Il provvedimento, nato per dare piena attuazione operativa alla Legge Regionale n. 4/2026, ridefinisce le specifiche tecniche per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è garantire la massima trasparenza e contrastare le irregolarità attraverso la completa digitalizzazione e tracciabilità dei percorsi formativi. L'intervento normativo impatta in modo diretto sui soggetti formatori, sui Datori di Lavoro e sulle dinamiche di vigilanza territoriale, aggiornando in modo stringente le procedure di avvio dei corsi, la validazione degli attestati e le modalità di accertamento.
Il quadro normativo e gli obiettivi della DGR XII/6661
La sicurezza sul lavoro non ammette scorciatoie, e Regione Lombardia lo ha ribadito con forza. La DGR n. XII/6661 non è un semplice aggiornamento burocratico, ma il braccio operativo della recente Legge Regionale 4/2026. L'obiettivo primario è colpire al cuore il fenomeno della cosiddetta falsa formazione — ovvero il rilascio di attestati per corsi mai frequentati o tenuti in modo inadeguato.
Attraverso questa delibera, la Regione impone uno standard qualitativo rigoroso, alzando l'asticella per chi organizza, eroga e certifica i percorsi formativi obbligatori. Si passa da un sistema basato prevalentemente sul controllo documentale a posteriori, a un modello proattivo e tracciato fin dalla genesi del corso.
La rivoluzione digitale: la piattaforma Ge.Fo.S.
Il vero motore di questo cambiamento normativo è tecnologico e prende il nome di Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza). Questa nuova piattaforma informatica regionale è destinata a diventare l'hub centrale per tutti i dati inerenti alla formazione sulla sicurezza.
In termini pratici, la piattaforma consentirà di avere una mappa in tempo reale di chi fa formazione, come la fa e a chi è rivolta. Questo ecosistema digitale permetterà di incrociare le informazioni, rendendo quasi la retrodatazione degli attestati o la falsificazione dei registri presenze, storici punti deboli del sistema cartaceo.
I nuovi adempimenti per i soggetti formatori
Per gli enti di formazione e le aziende che organizzano corsi internamente, l’impatto è rilevante. La DGR XII/6661 impone un cambio di passo che richiede organizzazione e precisione. Tra le novità più impattanti:
- Verifica preventiva dei requisiti: i soggetti formatori dovranno dimostrare e registrare il possesso dei requisiti di legge prima ancora di poter operare sulla piattaforma.
- Comunicazioni obbligatorie: diventa tassativo comunicare preventivamente l'avvio di ogni singolo corso (non oltre un’ora dall’avvio della prima lezione), indicando modalità di erogazione, calendario formativo (date, orari e sedi) e l'anagrafica dei discenti/partecipanti.. Allo stesso modo, la chiusura del corso e gli esiti dei discenti devono essere comunicati entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.
- Emissione attestati: gli attestati di formazione saranno generati automaticamente dalla piattaforma Ge.Fo.S., a seguito dell'invio degli esiti e della comunicazione di fine corso, per poi essere scaricati dal soggetto formatore.
Tempistiche
La piattaforma regionale sarà operativa dal giorno di pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale: è stabilito che la pubblicazione non avvenga prima del 9 ottobre 2026, al fine di consentire la fase di testing della piattaforma.Gli obblighi, stabiliti dall'art. 7 della L.R. 4/2026, di iscrizione all'elenco regionale (per i soggetti formatori) e gli obblighi di comunicazione corsi e generazione attestati (per soggetti formatori e per datori di lavoro che effettuano direttamente i corsi per lavoratori dirigenti preposti) decorreranno dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera.
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